STATUTO

"Centro Studi di Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico"

      TITOLO I


COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI


Articolo 1 - E' costituita l'Associazione Civile denominata "Centro Studi di Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico".


L'associazione è apolitica, libera, senza scopo di lucro, con durata a tempo indeterminato.


Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Trieste, Via Canova numero 2, e potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.


Articolo 3 - L'Associazione ha lo scopo prioritario di accrescere e diffondere le conoscenze della psicologia e della psicoterapia a orientamento psicoanalitico attraverso lo sviluppo e la ricerca in campo scientifico, culturale e sociale.


L'Associazione ha l'obiettivo di favorire una relazione dinamica e di reciprocità tra appartenenti alla medesima area di formazione psicoanalitica.


L'Associazione ha, inoltre, l'obiettivo di proporre uno spazio di confronto e informazione per coloro che utilizzano gli strumenti psicoanalitici in contesti sociali culturali e scientifici diversi.


L'Associazione è aperta al confronto con altre associazioni al fine di promuovere la formazione e la crescita professionale di coloro che, in vari campi professionali, non hanno un orientamento psicoanalitico.


L'Associazione si propone di rendere utilizzabili dagli associati e da altri i risultati delle ricerche e degli studi compiuti attraverso: l'erogazione di servizi, l'attività di formazione professionale e di addestramento di personale, la cessione di prodotti risultanti dall'attività dell'Associazione.


L'Associazione potrà aderire ad associazioni di carattere nazionale e internazionale.


L'Associazione si pone come struttura di servizi per Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati, fondazioni, Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza, Istituzioni assistenziali, previdenziali e sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit in genere che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i suoi scopi.


L'Associazione si propone inoltre di sensibilizzare e promuovere l'accesso alla psicoterapia ad orientamento psicoanalitico anche per le persone in situazione di svantaggio economico e sociale.


L'attività dell'Associazione potrà esplicarsi secondo le modalità e le forme ritenute più opportune rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.


L'Associazione potrà dunque svolgere:


- attività di studio e ricerca: costituzione di comitati e gruppi di studio e ricerca;


- attività culturali: incontri, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, seminari ecc.;


- attività di formazione: corsi di formazione, preparazione e perfezionamento;


- comunicazioni sociali: promozione delle conoscenze;


- altre attività: coerentemente con gli scopi, l'Associazione potrà svolgere attività di erogazione di prodotti e servizi aventi rilevanza economica.


L'Associazione ha la facoltà di intraprendere relazioni e collaborazioni articolabili anche in forma di co-associazione, con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali che operano nell'ambito di interesse dell'Associazione. Può inoltre chiedere e ottenere contributi e donazioni da soggetti pubblici e privati.


L'Associazione ha la facoltà, compatibilmente con la situazione economico finanziaria e su delibera del Consiglio Direttivo, di fornire prestazioni a soggetti in situazioni di particolare disagio socio economico attraverso i soci che ne abbiano data preventiva disponibilità limitandosi ad un rimborso spese forfettario da corrispondersi trimestralmente.


L'Associazione ha la facoltà, su delibera del Consiglio Direttivo e attraverso la stipula di apposite convenzioni, di accogliere tirocinanti tecnici di psicologia, psicologi e/o psicoterapeuti, anche a rotazione, tra i diversi soci che ne diano una preventiva disponibilità.


L'Associazione ha la facoltà, compatibilmente con la situazione economico finanziaria e su delibera del Consiglio Direttivo, di erogare borse di studio o fondi a persone che vengono ritenute meritevoli, con particolare attenzione ai più bisognosi.


TITOLO II


PATRIMONIO


Articolo 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.


Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:


- dai versamenti effettuati dagli associati;


- da ogni altro versamento a qualsiasi titolo effettuato dagli associati o da altre persone fisiche e giuridiche;


- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;


- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.


L'assemblea generale stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione stessa, nonchè la quota associativa annuale.


L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.


E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.


I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili nè rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.


Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.


TITOLO III


SOCI


Articolo 5 - I soci, sia persone fisiche che giuridiche che enti, aderenti alla Associazione si distinguono in:


- fondatori;


- ordinari;


- beneficiari;


- benemeriti.


L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.


Con la sola esclusione dei soci beneficiari che non hanno diritto a partecipare all'assemblea, l'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età e comunque per la persona giuridica ovvero per l'ente, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.


Sono soci fondatori le persone fisiche, giuridiche e/o enti che hanno partecipato all'originario atto costitutivo dell'Associazione.


Sono soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche che siano in possesso di una laurea in psicologia o medicina e chirurgia ed abbiano uno specifico interesse nell'orientamento psicoanalitico, le persone giuridiche e/o enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.


Possono essere iscritti all'Associazione quali soci "beneficiari" persone aventi motivato interesse verso l'associazione e che usufruiscano dell'attività dell'associazione nei limiti stabiliti dall'assemblea dei soci; i tirocinanti fanno parte dei soci beneficiari.


Sono soci benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo ovvero che si sono particolarmente distinti, a giudizio del Consiglio Direttivo, nelle attività di interesse dell'Associazione.


Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda sottoscritta per presentazione da due soci ordinari o fondatori al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.


Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.


Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Presidente del Consiglio Direttivo riceva, presso la sede dell'Associazione, la notifica della volontà di recesso.


In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.


La qualità di socio si perde altresì, su delibera del Consiglio Direttivo, per il mancato pagamento di una annualità; in detto caso il Consigio Direttivo invita il socio moroso al pagamento fissando un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente tale termine il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio.


Ogni associato riceve dall'Associazione, almeno una volta l'anno, una comunicazione sulle attività svolte dalla Associazione ed un tesserino di appartenenza.


TITOLO IV


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 6 - Sono organi dell'Associazione:


- l'Assemblea dei soci;


- il Presidente del Consiglio Direttivo;


- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;


- il Consiglio Direttivo;


- il Comitato Esecutivo;


- il Segretario del Consiglio Direttivo;


- il Tesoriere;


- il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato.


ASSEMBLEA


Articolo 7 - L'assemblea è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa annuale.


L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile ovvero entro il mese di giugno di ogni anno, qualora particolari circostanze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:


- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;


- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;


- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota di ingresso alla Associazione e sulla quota associativa annuale;


- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;


- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.


L'assemblea straordinaria delibera su:


- modifiche al presente statuto;


- scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.


L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica oppure dal Collegio dei Revisori se nominato.


La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso da affiggersi all'Albo della Associazione presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo della adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione.


La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.


L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.


L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera qualunque sia l'oggetto da trattare con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.


Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.


Ogni socio ha diritto ad un voto.


Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.


Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.


I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.


L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.


La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea.


Il Segretario può essere un non socio.


La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.


Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri - compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere - eletti fra i soci dall'Assemblea, che ne determina il numero.


I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.


Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.


Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende dimissionario e dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'organo di amministrazione.


Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno due volte l'anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.


Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. La nomina del Segretario deve comunque avere luogo qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare un Tesoriere.


La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.


Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.


Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.


Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


In caso di parità prevale il voto di chi presiede.


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare su appositi registri dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.


Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione e, specificatamente, il Consiglio deve:


a) organizzare le iniziative scientifiche e culturali in genere;


b) determinare la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto previsto dal regolamento, e da proporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;


c) approvare i nuovi associati, nominare i soci benemeriti, esaminare le proposte di nuove iniziative da parte degli associati;


d) predisporre il regolamento interno e le eventuali modifiche al medesimo da proporre all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;


e) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;


f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.


Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.


Articolo 9 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associa-zione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.


Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.


Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.


Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.


Articolo 10 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.


COMITATO ESECUTIVO


Articolo 11 - Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario se nominato, ed eventualmente da un massimo di tre altri Consiglieri.


Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.


Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.


Articolo 12 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.


Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Di-rettivo, del Comitato Esecutivo nonchè del libro degli aderenti all'Associazione.


Articolo 13  Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonchè il libro degli aderenti all'Associazione.


Articolo 14 - Il Tesoriere - ovvero il Segretario qualora l'assemblea non abbia provveduto a nominare il Tesoriere - cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Articolo 15 - L'assemblea potrà eventualmente nominare un collegio dei revisori dei conti.


Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).


L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.


Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.


I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.


Articolo 16 - Possono cumularsi nella medesima persona fisica esclusivamente le cariche di Segretario e Tesoriere.


TITOLO V


ESERCIZIO SOCIALE  BILANCIO


Articolo 17  Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.


Entro il mese di febbraio di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.


I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quin-dici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.


Articolo 18 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.


L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


TITOLO VI


DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Articolo 19 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 20 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trieste.


Articolo 21 - Per disciplinare ciò che non sia previsto del presente statuto, l'Associazione potrà dotarsi di regolamento interno che verrà approvato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea dei soci.


Ove non disciplinato specificatamente, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.